|
Decreto-Legge sulla
Concorrenza,
le Liberalizzazioni e
le Infrastrutture
TITOLO I
CONCORRENZA
Capo I
Norme generali sulle
liberalizzazioni
Art. 1
(Liberalizzazione delle
attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle
imprese)
1. Fermo restando quanto
previsto dall’art. 3 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138,
convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in attuazione
del principio di libertà di iniziativa economica sancito
dall’articolo 41 della Costituzione e del principio di
concorrenza sancito dal Trattato dell’Unione europea, sono
abrogate, dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al
comma 3 del presente articolo e secondo le previsioni del
presente articolo:
a) le norme che prevedono
limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o
preventivi atti di assenso dell’amministrazione comunque
denominati per l’avvio di un’attività economica non giustificati
da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e
compatibile con l’ordinamento comunitario nel rispetto del
principio di proporzionalità;
b) le norme che pongono
divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o
non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché le
disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o
temporale autoritativa con prevalente finalità economica o
prevalente contenuto economico, che pongono limiti, programmi e
controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non
proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che
in particolare impediscono, condizionano o ritardano l’avvio di
nuove attività economiche o l’ingresso di nuovi operatori
economici ponendo un trattamento differenziato rispetto agli
operatori già presenti sul mercato, operanti in contesti e
condizioni analoghi, ovvero impediscono, limitano o condizionano
l’offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello
spazio o nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena
concorrenza fra gli operatori economici oppure limitano o
condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti.
2. Le disposizioni recanti
divieti, restrizioni, oneri o condizioni all’accesso ed
all’esercizio delle attività economiche sono in ogni caso
interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e
ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di
interesse pubblico generale, alla stregua dei principi
costituzionali per i quali l’iniziativa economica privata è
libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari
opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette
solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare
possibili danni alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla
libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l’utilità
sociale, con l’ordine pubblico, con il sistema tributario e con
gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica.
3. Nel rispetto delle
previsioni di cui ai commi 1 e 2 e secondo i criteri ed i
principi direttivi di cui all’articolo 34 del decreto legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, il Governo è autorizzato ad adottare entro il 31
dicembre 2012 uno o più regolamenti, ai sensi dell’art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per individuare le
attività per le quali permane l’atto preventivo di assenso
dell’amministrazione, e disciplinare i requisiti per l’esercizio
delle attività economiche, nonché i termini e le modalità per
l’esercizio dei poteri di controllo dell’amministrazione,
individuando le disposizioni di legge e regolamentari dello
Stato che, ai sensi del comma 1, vengono abrogate a decorrere
dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi.
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato rende parere
obbligatorio, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla
ricezione degli schemi di regolamento, anche in merito al
rispetto del principio di proporzionalità. In mancanza del
parere nel termine, lo stesso si intende rilasciato
positivamente.
4. Le Regioni, le Provincie
ed i Comuni si adeguano ai principi e alle regole di cui ai
commi 1, 2 e 3 entro il 31 dicembre 2012, fermi restando i
poteri sostituitivi dello Stato ai sensi dell’articolo 120 della
Costituzione. A decorrere dall’anno 2013, il predetto
adeguamento costituisce elemento di valutazione della virtuosità
degli stessi enti ai sensi dell’articolo 20, comma 3, del
decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15
luglio 2011, n. 111. Le Regioni ad autonomia speciale e le
Provincie di Trento e Bolzano procedono all’adeguamento secondo
le previsioni dei rispettivi statuti. A tal fine la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, nell’ambito dei compiti di cui
all’articolo 5, comunica, entro il termine perentorio del
31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell’economia e delle
finanze gli enti che hanno provveduto all’applicazione delle
procedure previste dal presente articolo. In caso di mancata
comunicazione entro il termine di cui al periodo precedente, si
prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosità.
5. Sono esclusi dall’ambito
di applicazione del presente articolo i servizi di trasporto di
persone e cose su autoveicoli non di linea, i servizi finanziari
come definiti dall’articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo
2010, n. 59 e i servizi di comunicazione come definiti dall’art.
5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione
della direttiva 2006/ 123/CE relativa ai servizi nel mercato
interno, e le attività specificamente sottoposte a regolazione e
vigilanza di apposita autorità indipendente.
Capo
VII
Trasporti
Art. 36
(Regolazione indipendente
in materia di trasporti)
1. In attesa
dell’istituzione di una specifica autorità indipendente di
regolazione dei trasporti, per la quale il Governo presenta
entro tre mesi dalla conversione del presente decreto un
apposito disegno di legge, all’articolo 37 del decreto legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono
sostituiti dai seguenti:
“1. Oltre alle funzioni
trasferite ai sensi dell’art. 21, comma 19, a decorrere dal 30
giugno 2012 all’Autorità per
l’energia elettrica ed il gas, di cui all’art. 2, comma 1 della
legge 14 novembre 1995, n. 481, sono attribuite, sino
all’istituzione della Autorità di regolazione dei trasporti, le
funzioni previste dal presente articolo, ferme restando le
competenze previste dalla vigente normativa.
2. L’Autorità è competente
nel settore dei trasporti e dell’accesso alle relative
infrastrutture ed in particolare provvede:
1) a garantire, secondo
metodologie che incentivino la concorrenza, l’efficienza
produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli
utenti, le imprese e consumatori, condizioni di accesso eque e
non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie,
aeroportuali, portuali, alle reti autostradali, fatte salve le
competenze dell’Agenzia per le infrastrutture stradali e
autostradali di cui all’art. 36 del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, e alla mobilità urbana collegata a stazioni, aeroporti e
porti;
2) a definire, se ritenuto
necessario in relazione alle condizioni di concorrenza
effettivamente esistenti nei singoli mercati dei servizi dei
trasporti nazionali e locali, i criteri per la fissazione da
parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei
pedaggi e, dopo aver individuato la specifica estensione degli
obblighi di servizio pubblico, delle modalità di finanziamento
dei relativi oneri, tenendo conto dell'esigenza di assicurare
l'equilibrio economico delle imprese regolate, l’efficienza
produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli
utenti, le imprese e i consumatori, anche alla luce delle
eventuali sovvenzioni pubbliche concesse;
3) a stabilire le
condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto nazionali
e locali connotati da oneri di servizio pubblico o
sovvenzionati;
4) a definire, in relazione
ai diversi tipi di servizio e alle diverse infrastrutture, il
contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura
risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei
gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto; sono
fatte salve le ulteriori garanzie che accrescano la protezione
degli utenti che i gestori dei servizi e delle infrastrutture
possono inserire nelle proprie carte dei servizi;
5) a definire gli schemi
dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto
in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati
delle medesime gare; con riferimento al trasporto ferroviario
regionale, l’Autorità verifica che nei relativi bandi di gara la
disponibilità del materiale rotabile già al momento della gara
non costituisce un requisito per la partecipazione ovvero un
fattore di discriminazione tra le imprese partecipanti. In
questi casi, all’impresa aggiudicataria è concesso un tempo
massimo di diciotto mesi, decorrenti dall’aggiudicazione
definitiva, per l’acquisizione del materiale rotabile
indispensabile per lo svolgimento del servizio;
6) con particolare
riferimento al settore autostradale, a stabilire per le nuove
concessioni sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del
price cap, con determinazione dell’indicatore di
produttività X a cadenza quinquennale per ciascuna
concessione; a definire gli schemi di concessione da inserire
nei bandi di gara relativi alla gestione o costruzione; a
definire gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti
i concessionari autostradali; a definire gli ambiti ottimali di
gestione delle tratte autostradali, allo scopo di promuovere una
gestione plurale sulle diverse tratte e stimolare la concorrenza
per confronto;
7) con particolare
riferimento all’accesso all’infrastruttura ferroviaria, definire
i criteri per la determinazione dei pedaggi da parte del gestore
dell’infrastruttura e i criteri di assegnazione delle tracce e
della capacità; vigilare sulla loro corretta applicazione da
parte del gestore dell’infrastruttura; svolgere le funzioni di
cui al successivo articolo 39;
8) con particolare
riferimento al servizio taxi, ad adeguare i livelli di offerta
del servizio taxi, delle tariffe e della qualità delle
prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i
criteri di ragionevolezza e proporzionalità, allo scopo di
garantire il diritto di mobilità degli utenti nel rispetto dei
seguenti principi:
a) l’incremento del numero
delle licenze, ove ritenuto necessario anche in base a
un’analisi per confronto nell’ambito di realtà comunitarie
comparabili, a seguito di istruttoria sui costi-benefici anche
ambientali e sentiti i sindaci, è accompagnato da adeguate
compensazioni da corrispondere una tantum a favore di
coloro che già sono titolari di licenza o utilizzando gli
introiti derivanti dalla messa all’asta delle nuove licenze,
oppure attribuendole a chi già le detiene, con facoltà di
vendita o affitto, in un termine congruo oppure attraverso altre
adeguate modalità;
b) consentire ai titolari
di licenza la possibilità di essere sostituiti alla guida da
chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità
richiesti dalla normativa vigente;
c) prevedere la possibilità
di rilasciare licenze part- time e di consentire ai
titolari di licenza una maggiore flessibilità nella
determinazione degli orari di lavoro, salvo l’obbligo di
garanzia di un servizio minimo per ciascuna ora del giorno;
d) consentire ai possessori
di licenza di esercitare la propria attività anche al di fuori
dell’area per la quale sono state originariamente rilasciate
previo assenso dei sindaci interessati e a seguito
dell’istruttoria di cui alla lettera a);
e) consentire una maggiore
libertà nell’organizzazione del servizio così da poter
sviluppare nuovi servizi integrativi come, a esempio, il taxi a
uso collettivo o altre forme;
f) consentire una maggiore
libertà nella fissazione delle tariffe, la possibilità di una
loro corretta e trasparente pubblicizzazione, fermo restando la
determinazione autoritativa di quelle massime a tutela dei
consumatori”;
b) al comma 3, dopo la
virgola, sono soppresse le parole “individuata ai sensi del
medesimo comma”;
c) al comma 5, sono
soppresse le parole “individuata ai sensi del comma 2”;
d) al comma 6, lettera a),
sono soppresse le parole “individuata dal comma 2”;
e) dopo il comma 6 è
aggiunto il seguente comma:
“7) L’Autorità può
avvalersi di un contingente aggiuntivo di personale,
complessivamente non superiore alle ottanta unità comandate da
altre pubbliche amministrazioni.”
2. All’articolo 36, comma
2, lettera e) del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n.111, sono aggiunte le seguenti parole: “secondo i criteri e le
metodologie stabiliti dalla competente Autorità di regolazione,
alla quale è demandata la loro successiva approvazione”. |