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DECRETO

Decreto-Legge  sulla  Concorrenza, 

le  Liberalizzazioni e  le Infrastrutture

 

 

TITOLO I

CONCORRENZA

 

 

Capo I

Norme generali sulle liberalizzazioni

 

Art. 1

(Liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese)

 

1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 3 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in attuazione del principio di libertà di iniziativa economica sancito dall’articolo 41 della Costituzione e del principio di concorrenza sancito dal Trattato dell’Unione europea, sono abrogate, dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3 del presente articolo e secondo le previsioni del presente articolo:

a) le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell’amministrazione comunque denominati per l’avvio di un’attività economica non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l’ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità;

b) le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico, che pongono limiti, programmi  e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l’avvio di nuove attività economiche o l’ingresso di nuovi operatori economici ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono, limitano o condizionano l’offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti.

2. Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all’accesso ed all’esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate  in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l’iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti,  presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l’utilità sociale, con l’ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica.

3. Nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 e secondo i criteri ed i principi direttivi di cui all’articolo 34 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il Governo è autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre 2012 uno o più regolamenti, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per individuare le attività per le quali permane l’atto preventivo di assenso dell’amministrazione, e disciplinare i requisiti per l’esercizio delle attività economiche, nonché i termini e le modalità per l’esercizio dei poteri di controllo dell’amministrazione, individuando le disposizioni di legge e regolamentari dello Stato che, ai sensi del comma 1, vengono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato rende parere obbligatorio, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione degli schemi di regolamento, anche in merito al rispetto del principio di proporzionalità. In mancanza del parere nel termine, lo stesso si intende rilasciato positivamente.  

4. Le Regioni, le Provincie ed i Comuni si adeguano ai principi e alle regole di cui ai commi 1, 2 e 3 entro il 31 dicembre 2012, fermi restando i poteri sostituitivi dello Stato ai sensi dell’articolo 120 della Costituzione. A decorrere dall’anno 2013, il predetto adeguamento costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli stessi enti ai sensi dell’articolo 20, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le Regioni ad autonomia speciale e le Provincie di Trento e Bolzano procedono all’adeguamento secondo le previsioni dei rispettivi statuti. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’ambito dei compiti di cui all’articolo 5, comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell’economia e delle finanze gli enti che hanno provveduto all’applicazione delle procedure previste dal presente articolo. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo precedente, si prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosità.

5. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente articolo i servizi di trasporto di persone e cose su autoveicoli non di linea, i servizi finanziari come definiti dall’articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e i servizi di comunicazione come definiti dall’art. 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/ 123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, e le attività specificamente sottoposte a regolazione e vigilanza di apposita autorità indipendente.

 

 

Capo VII

Trasporti

 

Art. 36

(Regolazione indipendente in materia di trasporti)

 

1.      In attesa dell’istituzione di una specifica autorità indipendente di regolazione dei trasporti, per la quale il Governo presenta entro tre mesi dalla conversione del presente decreto un apposito disegno di legge, all’articolo 37 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Oltre alle funzioni trasferite ai sensi dell’art. 21, comma 19, a decorrere dal 30 giugno 2012 all’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, di cui all’art. 2, comma 1 della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono attribuite, sino all’istituzione della Autorità di regolazione dei trasporti, le funzioni previste dal presente articolo, ferme restando le competenze previste dalla vigente normativa.

2. L’Autorità è competente nel settore dei trasporti e dell’accesso alle relative infrastrutture ed in particolare provvede:

1) a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l’efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, aeroportuali, portuali, alle reti autostradali, fatte salve le competenze dell’Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all’art. 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, e alla mobilità urbana collegata a stazioni, aeroporti e porti;

2) a definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi e, dopo aver individuato la specifica estensione degli obblighi di servizio pubblico, delle modalità di finanziamento dei relativi oneri, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico delle imprese regolate, l’efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, anche alla luce delle eventuali sovvenzioni pubbliche concesse;

3) a stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto nazionali e locali connotati da oneri di servizio pubblico o sovvenzionati;

4) a definire, in relazione ai diversi tipi di servizio e alle diverse infrastrutture,  il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto; sono fatte salve le ulteriori garanzie che accrescano la protezione degli utenti che i gestori dei servizi e delle infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei servizi;

5) a definire gli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare; con riferimento al trasporto ferroviario regionale, l’Autorità verifica che nei relativi bandi di gara la disponibilità del materiale rotabile già al momento della gara non costituisce un requisito per la partecipazione ovvero un fattore di discriminazione tra le imprese partecipanti. In questi casi, all’impresa aggiudicataria è concesso un tempo massimo di diciotto mesi, decorrenti dall’aggiudicazione definitiva, per l’acquisizione del materiale rotabile indispensabile per lo svolgimento del servizio;  

6) con particolare riferimento al settore autostradale, a stabilire per le nuove concessioni sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del price cap, con determinazione dell’indicatore di produttività X a cadenza quinquennale per ciascuna concessione; a definire gli schemi di concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla gestione o costruzione; a definire gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali; a definire gli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse tratte e stimolare la concorrenza per confronto;

7) con particolare riferimento all’accesso all’infrastruttura ferroviaria, definire i criteri per la determinazione dei pedaggi da parte del gestore dell’infrastruttura e i criteri di assegnazione delle tracce e della capacità; vigilare sulla loro corretta applicazione da parte del gestore dell’infrastruttura; svolgere le funzioni di cui al successivo articolo 39;

8) con particolare riferimento al servizio taxi, ad adeguare i livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualità delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità, allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti nel rispetto dei seguenti principi:

a) l’incremento del numero delle licenze, ove ritenuto necessario anche in base a un’analisi per confronto nell’ambito di realtà comunitarie comparabili, a seguito di istruttoria sui costi-benefici anche ambientali e sentiti i sindaci, è accompagnato da adeguate compensazioni da corrispondere una tantum a favore di coloro che già sono titolari di licenza o utilizzando gli introiti derivanti dalla messa all’asta delle nuove licenze, oppure attribuendole a chi già le detiene, con facoltà di vendita o affitto, in un termine congruo oppure attraverso altre adeguate modalità;

b) consentire ai titolari di licenza la possibilità di essere sostituiti alla guida da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente;

c) prevedere la possibilità di rilasciare licenze part- time e di consentire ai titolari di licenza una maggiore flessibilità nella determinazione degli orari di lavoro, salvo l’obbligo di garanzia di un servizio minimo per ciascuna ora del giorno;

d) consentire ai possessori di licenza di esercitare la propria attività anche al di fuori dell’area per la quale sono state originariamente rilasciate previo assenso dei sindaci interessati e a seguito dell’istruttoria di cui alla lettera a);

e) consentire una maggiore libertà nell’organizzazione del servizio così da poter sviluppare nuovi servizi integrativi come, a esempio, il taxi a uso collettivo o altre forme;

f) consentire una maggiore libertà nella fissazione delle tariffe, la possibilità di una loro corretta e trasparente pubblicizzazione, fermo restando la determinazione autoritativa di quelle massime a tutela dei consumatori”;

b) al comma 3, dopo la virgola, sono soppresse le parole “individuata ai sensi del medesimo comma”;

c) al comma 5, sono soppresse le parole “individuata ai sensi del comma 2”;

d) al comma 6, lettera a), sono soppresse le parole “individuata dal comma 2”;

e) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma:

“7) L’Autorità può avvalersi di un contingente aggiuntivo di personale, complessivamente non superiore alle ottanta unità comandate da altre pubbliche amministrazioni.”

2. All’articolo 36, comma 2, lettera e) del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, sono aggiunte le seguenti parole: “secondo i criteri e le metodologie stabiliti dalla competente Autorità di regolazione, alla quale è demandata la loro successiva approvazione”.

 

 

VOGLIAMO UN SERVIZIO TAXI DA TERZO MONDO?

 

 

ITALIA

GERMANIA

FRANCIA

REGNO UNITO

SPAGNA

 AUTORITA' CHE RILASCIA LA LICENZA

COMUNE

COMUNE

PREFETTO

COMUNE

COMUNE

 AUTORITA' COMPETENTE

REGIONE

COMUNE

SINDACO

COMUNE

COMUNE

COMUNE

GOVERNO

PREFETTO

TFL (LONDRA)

ORGANO DI CONSULENZA

 TARIFFE STABILITE DA

COMUNE

COMUNE

COMUNE

COMUNE

COMUNE

 POSSIBILITA' DI CESSIONE A TERZI

SI

SI

SI

NO

SI

 CONTINGENTAMENTO

SI

SI

SI

FLESSIBILE

SI

 PERCENTUALE DI TAXI OGNI 1000 

 ABITANTI NELLA CAPITALE

2,8

1,9

2,5

2,9

3,1

 

MONTI, I TASSISTI DICONO "NO" AI REGALI AGLI SQUALI DELLA FINANZA!

 

CARO CONCITTADINO, ATTENTO!

LE LIBERALIZZAZIONI SONO UNA TRUFFA A DANNO DI TUTTI NOI, LAVORATORI E CONSUMATORI!

LE LIBERALIZZAZIONI SONO LO STRUMENTO GRAZIE A CUI VENGONO REGALATI INTERI SETTORI ECONOMICI AGLI SQUALI DELLA FINANZA!

 

Quando le cose andavano male, anni fa, gli squali della finanza che controllano l'Italia erano abituati a farsi regalare i soldi pubblici. Oggi che di soldi non ce ne sono più, richiedono, attraverso l'eliminazione delle regole, di potersi impossessare di interi settori economici!

Ti sei chiesto perché la liberalizzazione del commercio abbia portato alla morte di tantissimi negozi? Oppure perché la prima liberalizzazione delle edicole, le abbia ridotte di circa il 30%?

I “professoroni” dicono semplicemente che con più offerta scendono i prezzi. Allora perché i risultati prodotti dalle liberalizzazioni sono il fallimento sotto descritto? Parlano di teorie o della realtà?

 

Andamento delle tariffe nei settori liberalizzati

Variazioni in percentuale del prezzo/tariffe e dell'inflazione tra l'anno di liberalizzazione e il 2011

 

 

Anno di

liberalizzazione

Var. % del prezzo o della tariffa

Var. % inflazione

Aumento prezzi o tariffe rispetto l'inflazione

 Assicurazioni sui mezzi di trasporto  

1994

+184,1

+43,3

+4,2 volte

 Servizi bancari/finanziari  

1994

+109,2

+43,3

+2,5 volte

 Trasporti ferroviari   

2000

+53,2

+27,1

+ 2 volte

 Pedaggi autostradali

1999

+50,6

+30,3

+1,7 volte

 Trasporti aerei   

1997

+48,9

+35,1

+1,4 volte

 Gas   

2003

+33,5

+17,5

+1,9 volte

 Servizi postali   

1999

+30,6

+30,3

uguale

 Trasporti urbani   

2009

+7,9

+4,1

+1,9 volte

 Energia elettrica   

2007

+1,8

+8,4

inferiore

 Prodotti farmaceutici  

1995

-10,9

+43,3

 diminuito

 Servizi telefonici  

1998

-15,7

+32,5

 diminuito

Elaborazione Ufficio Studi CGIA di Mestre su dati Istat e fonti varie

 

TI RACCONTANO CHE SIAMO IN POCHI... INVECE SIAMO DI PIU'!

Città

Abitanti

Taxi

Taxi ogni 1000 abitanti

Dublino  

1.186.159

11.299

9,5

Milano  

1.336.879

4.900

3,7

Barcellona 

3.047.643

10.482

3,4

Madrid

4.961.732

15.646

3,1

Londra

7.512.400

21.681

2,9

Roma

2.774.625

7.800

2,8

Stoccolma

1.949.516 

5.300

2,7

Parigi

6.164.238

15.500

2,5

Helsinki

565.138

1.300

2,3

Berlino

3.406.780

6.587

1,9

Copenaghen

1.145.804

2.200

1,9

Bruxelles

1.067.162

1.248

1,2

 

UNA LOBBY DI PRIVILEGIATI?

I costi di gestione del taxi italiano sono più elevati rispetto alla media europea: il carburante costa il 22% in più, la vettura al netto dell'Iva costa il 10% in più, le tasse sul mezzo sono superiori del 15% (fonte: Ubs). Il lavoro di tassista non è considerato usurante, pur essendo da uno studio Inps tra i più usuranti del mondo, dopo quello degli autisti di autobus. Si registrano morti d'infarto sopra la media, cancro alla prostata, danni all'udito e alla vista, spostamenti del bacino, usura dei menischi e problemi alle spalle ed alla schiena. Il tassista non ha i giorni di ferie né di malattia retribuiti; niente straordinari, tredicesima e liquidazione, e va in pensione a 70 anni (ammesso che ci arrivi in tali condizioni di lavoro), con 600-700 euro al mese. Questi sono i ciò che alcuni considerano i “privilegi” del tassista.

 

TI RACCONTANO CHE LE TARIFFE TAXI ITALIANE SONO LE PIÙ CARE DEL MONDO?

EPPURE GLI STUDI INTERNAZIONALI DICONO CHE I TAXI ITALIANI SONO TRA I PIU' ECONOMICI D'EUROPA!

EuroTest 2011: questi i prezzi per il taxi che pagheresti a...

  Lisbona 

7,98

  Madrid

10,64

  Barcellona

10,92

  Praga

10,93

  Parigi

11,18

  Roma

11,22

  Milano

12,18

  Vienna

12,92

  Bruxelles

16,10

  Berlino

16,23

  Monaco

17,20

  Lussemburgo

17,87

  Amsterdam

22,24

  Rotterdam

22,24

  Oslo

25,56

  Zurigo

31,35

...per una corsa tipo di 7 Km inclusi 5 minuti di coda dovuta al traffico e 1 bagaglio.

 

ECCO COSA E' SUCCESSO DOVE HANNO LIBERALIZZATO I TAXI...

Ad Amsterdam e Rotterdam dove il prezzo per il taxi è tra i più cari, il servizio fu liberalizzato anni fa. Ad Oslo ugualmente, e lo studio di Bankitalia “Occasional paper” n. 24 ci dice: “dopo la deregolamentazione” (ossia la liberalizzazione delle tariffe), “la locale autorità antitrust ha rilevato un aumento delle tariffe”. Nel testo curato dal Prof. Rossano e dal Dott. Iaione dell'Università de La Sapienza, La regolazione del trasporto pubblico locale, si dice a riguardo delle liberalizzazioni, che avrebbero comportato “un aumento sensibile dei prezzi a Phoenix, San Diego e Seattle” e si conclude dicendo: “nel complesso, la qualità del servizio risulta peggiorata o non migliorata”.

 

L'economia italiana non ha bisogno di togliere regole con liberalizzazioni e regali alle banche, ma ha bisogno, al contrario, di riadottare quelle regole capaci di legare le mani alla finanza che oggi spadroneggia su tutto e tutti ed IMPEDISCE IL VERO SVILUPPO DELL'ECONOMIA REALE! Il paradosso di oggi è che i governi dei “professori” sono gli stessi che hanno creato la crisi mondiale con le loro ricette, e hanno creato l'euro come moneta di “laboratorio”, destinata a fallire perché non curante delle esigenze reali dei Popoli. Perché l'Argentina, la Cina e la Russia, che oggi sono economie che guardano fiduciose al futuro, hanno riscoperto la politica del grande Presidente americano Franklin Roosevelt? Roosevelt ci salvò dal nazismo e per primo sottopose a rigide regole gli squali della finanza (legge Glass-Steagall ed accordi di Bretton Woods). Da noi, invece, si continua a voler regalare interi settori economici a questi predatori insaziabili che orchestrano guerre tra poveri... e forse anche con altri Popoli!

 

                                                                                                                             I TASSISTI ITALIANI

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ABUSIVISMO

 

 

         

«La questione morale esiste da tempo, ma ormai essa è diventata la questione politica prima ed essenziale perché dalla sua soluzione dipende la ripresa di fiducia nelle istituzioni, la effettiva governabilità del paese e la tenuta del regime democratico».

   

 

 

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