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> CODICE DELLA STRADA

 

Per avere il codice della strada aggiornato, consigliamo di collegarvi al sito della Polstrada

 

 MULTE, TEMPI DIMEZZATI SUI RICORSI.


A partire dal 7 ottobre 2011, in applicazione del Decreto Legislativo 150/2011 saranno in vigore nuove regole per quanto riguarda il processo civile. Per quanto riguarda le multe in materia di circolazione stradale sono dimezzati i tempi sui ricorsi.

Scarica la documentazione prelevata dal Sole 24 ore del 3 ottobre 2011  6,67 MB

 

 

 

SCARICA LA LEGGE 120 DEL 29 LUGLIO 2010  402 KB DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE. PER SAPERNE DI PIÙ VI RIMANDIAMO AL PARAGRAFO "CODICE DELLA STRADA" NELLA PAGINA DEI LINKS DI QUESTO SITO.

 

PER RECUPERARE I PUNTI PERDUTI UN ESAME AL TERMINE DEI CORSI


Com’è noto la perdita totale dei punti comporta un nuovo esame d'idoneità. La legge, col nuovo codice della strada, introduce una modifica all’art. 126 bis, che amplia l'obbligo del predetto esame per coloro i quali, dopo aver commesso un'infrazione che comporti la decurtazione di almeno 5 punti, commettano altre due violazioni non contestuali nell'arco dei 12 mesi che comportino anch'esse una decurtazione minima di 5 punti ciascuna. Sanzioni ancor più pesanti saranno inoltre previste per chi si metterà al volante sotto l'effetto dell'alcol o delle droghe. Bere troppo o sniffare cocaina prima di guidare potrà costare il posto di lavoro a camionisti e conducenti di autobus. Chi infatti ha subito la sospensione di una patente professionale per motivi di alcol o droga mentre era alla guida rischierà il licenziamento per "giusta causa". Zero alcool per neopatentati e conducenti professionali, in particolare è previsto il divieto assoluto di bere per i giovani in possesso della patente di guida da meno di tre anni e per autisti, tassisti, camionisti e, più in generale, per tutti coloro che sono al volante per motivi di lavoro, nuovi test antidroga che saranno effettuati sulla saliva e non più sulla mucosa. Per quel che riguarda l'argomento alcol, inoltre, salgono le sanzioni per tutti e arriva il divieto della vendita di alcolici nei locali pubblici dalle 3 alle 6 del mattino. Diventa obbligatorio anche per i ristoranti dotarsi di un minietilometro che ogni cliente dovrà utilizzare prima di verificare se è possibile mettersi o meno alla guida.

Nessuna novità, invece, per quanto riguarda i limiti di velocità, che resteranno fermi sui 130 Km/h, elevati a 150 Km orari su tratti autostradali a tre corsie, moderni, adeguati, muniti di sistema controllo tutor. Sollievo per tutti i fumatori, nessuna sanzione sarà prevista per chi fuma alla guida.

Tra le novità predisposte dal decreto anche l'attivazione del patentino a punti per i motorini.

Nel secondo comma del testo si legge: "Se il conducente è persona munita di patente di guida, nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, sono stabilite le sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida, le stesse sanzioni amministrative accessorie si applicano anche quando le violazioni sono commesse alla guida di un per il quale non è richiesta la patente di guida".

Se, invece, chi infrange le regole è un minorenne o non ha la patente di guida, non sarà soggetto ad alcuna sanzione.

L'ultima notizia riguarda i trasgressori cui sarà sospesa la patente. Colui a cui, infatti, verrà ritirata la patente potrà continuare comunque guidare ma solo determinate fasce orarie allungando il periodo di revoca del titolo di guida.

La novità consiste nella sospensione della patente che durerà di più in fatto di giorni, ma che prevedere la possibilità comunque di guidare per andare per esempio a lavoro e solo su autorizzazione del prefetto. Chi ha la patente sospesa non potrà guidare neanche una minicar.

 

 

Tra   vere rivoluzioni, e piccoli aggiustamenti cambia ancora volto, il codice della strada. La legge 120/2010 di modifica al codice della strada è stata applicata a partire dal 1 Agosto e sarà di notevole impatto anche per noi tassisti. Molti articoli ne escono modificati, in alcuni casi si tratta di aggiustamenti, in altri di vere e proprie rivoluzioni. Veicoli, patente, ebbrezza e velocità i punti presi più di mira. Qui sotto una lista delle varie infrazioni più comuni e relative sanzioni.

 

VIOLAZIONE

PUNTI PERSI

SANZIONE (in€)

SANZIONE ACCESSORIA

       

ALTA VELOCITA'

     

Alta velocità in situazioni di pericolo come mancanza di visibilità, incroci, curve, ecc.

5

da 78 a 311

 

 

LIMITI DI VELOCITÀ

Superamento del limite massimo di 10 km/h

3

da 155 a 624

 

Superamento del limite massimo di 40 km/h

6

da 500 a 2.000

Sosp. patente da 1 a 3 mesi

Superamento del limite massimo di oltre 60Km/h

10

da 779 a 3.119

Sosp. patente da 6 a 12 mesi

 

PRECEDENZA

Mancata fermata in corrispondenza della striscia d'arresto, o semaforo, o vigile

6

da 150 a 599

Sanzione commessa 2 volte nell'arco dei 2 anni sosp. patente da 1 a 3 mesi

 

SORPASSI

Sorpasso in prossimità di curve, dossi, in caso di doppio sorpasso, sorpasso a destra di autobus fermi per la salita dei passeggeri, sorpasso in corrispondenza di incroci o intersezioni, e in caso di scarsa visibilità

10

da 150 a 599

Sosp. patente da 1 a 3 mesi.

Se commessa da neo patentati da 3 a 6 mesi

 

CINTURE

Mancato uso delle cinture di sicurezza o dei sistemi di ritenuta previsti

5

da 74 a 299

Sanzione commessa due volte nell'arco dei 2 anni sosp. patente da 15 giorni a 2 mesi

 

GUIDA SOTTO L'INFLUENZA ALCOOL

Tasso alcolemico 0 per autisti servizio pubblico e tutte le categorie servizi piazza, taxi, ncc, ecc.

 

 

 

Con tasso tra 0,5 a 0,8 g/l

10

 da 500 a 2.000

Sosp. patente da 3 a 6 mesi.

Con tasso tra 0,8 a 1 ,5 g/l

10

da 800 a 3.200

Sosp. patente da 6 a 12 mesi.

Rifiuto accertamenti per verificare lo stato d'ebbrezza

10

da 1.500 a 6.000 

Sosp. patente da 6 mesi a 2anni. Confisca del veicolo.

Arresto da 3 mesi a 1 anno

 

COMPORTAMENTO NEI CONFRONTI DEI PEDONI

Conducente che omette di cedere la precedenza ai pedoni sulle strisce pedonali

8

da 150 a 599

 

Conducente che omette su strade sprovviste di attraversamento pedonale, di consentire al pedone che abbia già iniziato l'attraversamento di concluderlo in sicurezza

4

da 150 a 599

 

 

INVERSIONI O CAMBIAMENTO DI CORSIA

Inversioni senso di marcia in prossimità di curve, dossi intersezioni altre strade.

8

da 78 a 311

 

Inosservanza delle regole di sicurezza per voltare a destra o sinistra o nelle manovre

2

da 38 a 155

 

 

 

 

 TRASPORTO DEI PASSEGGERI

 

Decreto Legislativo N. 285 del 30/04/1992 art. 169 (Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore) comma 5.

"Fino all'8 maggio 2009 sulle autovetture e sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose è consentito il trasporto in soprannumero sui posti posteriori di due bambini di età inferiore a dieci anni, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici". Comma così modificato dal Decreto Legislativo 13 marzo 2006, n. 150 (G.U. n.87 del 13.4.2006).

Quindi dal 8 maggio 2009 ogni persona trasportata, indipendentemente dall'età o dalla statura, è sempre considerata 1 passeggero.

 

 

 

 PATENTE A PUNTI

 

PER SAPERE QUANTI PUNTI SI HANNO SULLA PATENTE PRESSO L'ANAGRAFE NAZIONALE DEGLI ABILITATI ALLA GUIDA


E' stato approntato il  portale dell'automobilista, su questo portale il Ministero dei Trasporti ha attivato il servizio online di verifica del saldo dei punti sulla propria patente di guida: occorre semplicemente iscriversi al sito seguendo le istruzioni presenti sulla home-page. Inoltre c'è il numero a pagamento 848 782 782.

 

 

 

SISTEMA SANZONATORIO E DETRAZIONE DEI PUNTI


Dlgs. 286/2005 Art. 23.

1. La disciplina sanzionatoria prevista dall'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, si applica anche alla carta di qualificazione del conducente di cui all'articolo 14, nonché al certificato di abilitazione professionale di tipo KB previsto dall'articolo 311 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

2. La decurtazione del punteggio si applica alla carta di qualificazione del conducente, se gli illeciti sono commessi alla guida dell'autoveicolo per cui e' prevista la carta di qualificazione del conducente e nell'esercizio dell'attività professionale.

3. In caso di perdita totale del punteggio sulla carta di qualificazione del conducente, detto documento e' revocato se il conducente non supera l'esame di revisione previsto dall'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. In caso di revoca della patente di guida determinata dall'esito negativo dell'esame di revisione, e' revocata anche la carta di qualificazione del conducente o il certificato di abilitazione professionale di tipo KB.

 

 

 

IL RECUPERO DEI PUNTI


il recupero dei punti  16,7 KB Legge 181/2003

 

 

 

DECURTAZIONE DEI PUNTI NEL CAP ANZICHE' NELLA PATENTE


La CIRCOLARE del MINISTERO dell'INTERNO n°300/A/1/108/13/7 prevede che i possessori di CAP di tipo KB e KD in qualità di tassisti o autonoleggiatori siano esclusi dall’obbligo del CQC (Certificato di Qualificazione del Conducente) e possano, in caso di violazione alle norme del Codice della Strada, richiedere, se in servizio, che la eventuale decurtazione dei punti venga effettuata sul CAP e non sulla patente.

Il guidatore oggetto della contestazione, se fermato, deve far scrivere all'agente nel riquadro riservato al numero della patente quello del CAP, mentre gli estremi della patente stessa andranno trascritti in un’altra parte del verbale.

Nel caso in cui un verbale che preveda la decurtazione dei punti venga notificato al proprio domicilio e richieda di comunicare entro 60 giorni gli estremi di chi guidava il veicolo, è opportuno che vengano indicati gli estremi di entrambi i documenti (patente e CAP) e che venga comunicato se, all’atto dell’infrazione, il veicolo si trovava o meno in servizio, affinché la sottrazione avvenga dal documento pertinente. Nel caso in cui il verbale venga spedito, dove si chiede di comunicare le generalità del conducente, occorre scrivere la seguente nota

"Si dichiara che l’infrazione è avvenuta durante il turno di servizio. Si chiede pertanto di decurtare il punteggio sul C.A.P. B nº _______________________________________ intestato al Sig. ____________________________________ che era alla guida del veicolo al momento in cui è stata commessa l'infrazione”.

 

 

 

CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE


Sono state rese attuative le nuove disposizioni in materia di patente a punti. Infatti, La legge 18 aprile 2005, n. 62, prevede l'introduzione della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) e dal giorno 05.04.2008, verranno automaticamente accreditati 20 punti sul CAP KB a tutti i possessori del CAP KB con patente B - C - D.
Un conducente professionale, come il tassista, avrà due documenti di guida:

1) La patente di guida necessaria per condurre veicoli a fini "privati";

2) La carta di qualificazione del conducente o il CAP KB per condurre veicoli in relazione alla propria attività lavorativa. L'eventuale infrazione commessa durante la guida "privata" determina la decurtazione del punteggio, ove previsto, della patente di guida; L'eventuale infrazione commessa durante la guida connessa ad attività lavorativa determina la decurtazione del punteggio, ove prevista, della carta di qualificazione del conducente o del CAP KB.

 

 

 

 SICUREZZA E SALUTE

 

intesa Stato Regioni su accertamenti di assenza di tossicodipendenza  100 KB Conferenza Unificata - Seduta del 30 ottobre 2007 - Schema di intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di accertamenti di assenza di tossicodipendenza

 

 

 

 VELOCITA'

 

VELOX E FOTORED


velox e photored  42,3 KB Modalità di accertamento dei velox e fotored

 

 

 

LIMITE DI VELOCITA'


quale limite bisogna rispettare 13,1 KB ARTICOLI 141 e 142. La Polizia può contestare una velocità non prudenziale anche se ho rispettato i limiti?

 

 

 

 USO DI LENTI O DI DETERMINATI APPARECCHI DURANTE LA GUIDA

 

ART. 173

1. Il titolare di patente di guida, al quale in sede di rilascio o rinnovo della patente stessa sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida

2. E' vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all'articolo 138, comma 11, e di polizia, nonché per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade e delle autostrade. E' consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare, che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani, purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa da pagamento di una somma da euro 70,00 a euro 285,00.
3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa da pagamento di una somma da euro 148,00 a euro 594,00. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio.
I tassisti NON possono guidare telefonando

 

 

 

 ART. 172 - USO DELLE CINTURE DI SICUREZZA E SISTEMI DI RITENUTA PER BAMBINI

 

1. Il conducente e i passeggeri dei veicoli della categoria L6 e, dotati di carrozzeria chiusa, di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, e dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3, di cui all'articolo 47, comma 2, del presente codice, muniti di cintura di sicurezza, hanno l'obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia. I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie.

2. Il conducente del veicolo è tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza dei dispositivi di cui al comma 1.

3. Sui veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3 sprovvisti di sistemi di ritenuta:

 

a) i bambini di età fino a tre anni non possono viaggiare;

b) i bambini di età superiore ai tre anni possono occupare un sedile anteriore solo se la loro statura supera 1,50 m.

4. I bambini di statura non superiore a 1,50 m, quando viaggiano negli autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di piazza o negli autoveicoli adibiti al noleggio con conducente, possono non essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, a condizione che non occupino un sedile anteriore e siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.

5. I bambini non possono essere trasportati utilizzando un seggiolino di sicurezza rivolto all'indietro su un sedile passeggeri protetto da airbag frontale, a meno che l'airbag medesimo non sia stato disattivato anche in maniera automatica adeguata.

6. Tutti gli occupanti, di età superiore a tre anni, dei veicoli in circolazione delle categorie M2 ed M3 devono utilizzare, quando sono seduti, i sistemi di sicurezza di cui i veicoli stessi sono provvisti. I bambini devono essere assicurati con sistemi di ritenuta per bambini, eventualmente presenti sui veicoli delle categorie M2 ed M3, solo se di tipo omologato secondo quanto previsto al comma 1.

7. I passeggeri dei veicoli delle categorie M2 ed M3 devono essere informati dell'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza, quando sono seduti ed il veicolo è in movimento, mediante cartelli o pittogrammi, conformi al modello figurante nell'allegato alla direttiva 2003/20/CE, apposti in modo ben visibile su ogni sedile. Inoltre, la suddetta informazione può essere fornita dal conducente, dal bigliettaio, dalla persona designata come capogruppo o mediante sistemi audiovisivi quale il video.

8. Sono esentati dall'obbligo di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini:

 

a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e provinciale nell'espletamento di un servizio di emergenza;

b) i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza;
b-bis) i conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per la raccolta e per il trasporto di rifiuti e dei veicoli ad uso speciale, quando sono impiegati in attività di igiene ambientale nell'ambito dei centri abitati, comprese le zone industriali e artigianali;

c) gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;
d) gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall'articolo 122, comma 2;

e) le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unità sanitaria locale o dalle competenti autorità di altro Stato membro delle Comunità europee, affette da patologie particolari o che presentino condizioni fisiche che costituiscono controindicazione specifica all'uso dei dispositivi di ritenuta. Tale certificazione deve indicare la durata di validità, deve recare il simbolo previsto nell'articolo 5 della direttiva 91/671/CEE e deve essere esibita su richiesta degli organi di polizia di cui all'articolo 12;

f) le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all'uso delle cinture di sicurezza;

g) i passeggeri dei veicoli M2 ed M3 autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto locale e che circolano in zona urbana;
h) gli appartenenti alle forze armate nell'espletamento di attività istituzionali nelle situazioni di emergenza.

9. Fino all'8 maggio 2009, sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1 i bambini di età inferiore ad anni dieci trasportati in soprannumero sui posti posteriori delle autovetture e degli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, di cui dell'articolo 169, comma 5, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.

10. Chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta, cioè delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 76 a euro 306. Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso. Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

11. Chiunque, pur facendo uso dei dispositivi di ritenuta, ne altera od ostacola il normale funzionamento degli stessi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 154.

12. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza dispositivi di ritenuta di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 798 a euro 3.194.

13. I dispositivi di ritenuta di cui al comma 12, ancorchè installati sui veicoli, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI

 

 

Il passeggero non indossa la cintura di sicurezza? Chi guida lo deve categoricamente fare scendere.

Se un utente si rifiuta di indossare le cinture di sicurezza, vi è la possibilità di rifiutare il servizio, ecco le motivazioni:

cinture di sicurezza  90 KB

ITALIA - AUTO E CINTURE SICUREZZA PER TUTTI. CASSAZIONE: IN ASSENZA E' OMICIDIO COLPOSO PER CONDUCENTE

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L'autista, infatti, ha "l'obbligo" di pretenderne l'allacciamento e se il trasportato si ostina a rifiutare "deve essere fatto scendere dall'auto". In alternativa, si può rifiutare di partire. Lo chiarisce la Cassazione che sottolinea come il mancato allacciamento della cintura da parte del passeggero, in caso di incidente mortale costa a chi era al volante una condanna per omicidio colposo. L'autista, infatti, e' "titolare di una posizione di garanzia" e quindi deve "prevedere e prevenire le altrui imprudenze e avventatezze". L'obbligo di cinture, inoltre, ricorda ancora la Cassazione, e' esteso anche ad eventuali passeggeri trasportati dietro. Per non avere rispettato queste "regole di comune diligenza e prudenza", un 26enne siciliano, Antonino A. e' stato condannato per omicidio colposo. Colpevole per non avere preteso che il passeggero che viaggiava al suo fianco, Daniele G., si allacciasse le cinture. Il mancato allacciamento, infatti, costò la vita al passeggero. Come ricostruisce la sentenza 3585 della Quarta sezione penale, il 25 agosto del 2002, Antonino A., viaggiando a bordo della sua Renault Laguna con a bordo Daniele G. seduto sul sedile posto al suo fianco, e Giuseppe G., seduto sul sedile posteriore, percorreva la superstrada Cammarata-Castronovo di Sicilia in direzione di quest'ultima località. In prossimità di una curva, la vettura sbandava sulla propria destra, urtando contro un grosso masso e parzialmente ribaltandosi su un fianco. A farne le spese, il passeggero che viaggiava al fianco dell'autista che veniva sbalzato dal proprio sedile verso l'esterno, decedendo dopo l'urto a causa di frattura cranica. Il Tribunale di Agrigento (aprile 2004) e la Corte d'appello di Palermo (ottobre di un anno dopo) non ravvisavano nessuno specifico addebito per la condotta di guida di Antonino A., "prudente e inferiore al limite massimo esistente nel tratto stradale interessato", ma individuavano quale "causa di morte di Daniele G. il mancato allaccio della cintura di sicurezza". Da qui la doppia condanna per omicidio colposo, aggravato dalla violazione della normativa sulla circolazione stradale. Inutile il ricorso di Antonino A. in Cassazione volto a dimostrare che non era stato provato l'accertamento sull'esortazione dell'imputato al trasportato ad indossare la cintura e che, in ogni caso, l'autista impegnato nella guida, poteva anche legittimamente non essersi reso conto che l'amico non l'avesse indossata. Difesa bocciata da piazza Cavour che, art. 172 del Cds alla mano, ha ricordato che "il conducente di un veicolo e' tenuto, in base alle regole della comune diligenza e prudenza, ad esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza e, in caso di sua renitenza, anche a rifiutarne il trasporto" o in alternativa "ad omettere l'intrapresa della marcia. Ciò - mette in chiaro la Suprema Corte - a prescindere dall'obbligo e dalla sanzione a carico di chi deve fare uso della cintura". Quanto all'obiezione che chi guida non può occuparsi dei passeggeri, gli 'ermellini' dicono che "la tesi non può essere condivisa in quanto essa e' contrastata dal fondamentale principio secondo cui la colpa altrui non elimina la propria". Insomma, sintetizzano i giudici di Cassazione, "la condotta colposa della vittima e' stato il fattore originante ma non esclusivo dell'evento, giacché anche il comportamento dell'imputato ha contribuito a produrlo, non avendo egli imposto l'uso della misura idonea, e a sua disposizione, a prevenirlo". Peraltro, conclude il relatore Claudio D'Isa, "la cintura di sicurezza rappresenta la misura specificamente deputata a prevenire conseguenze dannose alla persona in caso di incidente stradale".

 

 

 

 COMPORTAMENTO DEI PEDONI E DEI CONDUCENTI NEI CONFRONTI DEI PEDONI

 

comportamento dei pedoni - dei conducenti nei confronti dei pedoni  16,1 KB

 

 

 

 RICORSI

 

Si consiglia, prima di fare un ricorso, di rivolgersi ad un legale.

annullamento multe preferenziali e ztl  9,5 KB

annullamento contravvenzioni notificate in ritardo  8,7 KB

ricorso al prefetto e/o al giudice di pace  33,1 KB

 

 

 

 ASSICURAZIONI

 

Con l'entrata in vigore del Dpr 254/06 si verifica una nuova modalità di richiesta danni all'assicurazione.

assicurazioni RC auto  55 KB

Dpr 254/06  663 KB