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> LEGISLAZIONE
regolamento dell' area sovracomunale bolognese aggiornato al 21/11/2007 147 KB
disposizione di servizio prioritari e territoriali
54 KB
Inoltre scarica il
regolamento sul funzionamento della commissione di esame
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sulle modalità di svolgimento dell’ esame di idoneità per l’iscrizione al ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea di cui alla legge 21/1992 adottato dalla Commissione in carica in data 29/08/2007
direttiva regionale dell'Emilia Romagna
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Direttive per l'esercizio delle funzioni e criteri per la redazione dei regolamenti di esercizio dei servizi di taxi e di noleggio di autovettura con conducente: legge 15 gennaio 1992, n. 21. (Deliberazione del Consiglio regionale n. 2009 del 31/5/1994)
legge 21/92 23,5 KB
E' la legge quadro che regola lo svolgimento del servizio taxi.
legge 422/97 37,7 KB
legge 223/06 36 KB
decreto legge 112 2008 84 KB
Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. L'articolo che riguarda i taxi è il 23-bis (Servizi pubblici locali di rilevanza economica). Atto della camera nº 1386.
decreto legge
59 2010 del 26 marzo 2010
234 KB
decreto legge
138 del 13 agosto 2011 35 KB
decreto legge 201 del 6 dicembre 2011 75 KB decreto salva-Italia. Gli articoli che riguardano i taxi sono il 34, 35 e 37
SENTENZE TAR
sentenza del TAR della Toscana n. 964 del 31 maggio 2011
139 KB
sentenza del TAR del Veneto n. 1191 del 6 luglio 2011
26 KB
SENTENZE CASSAZIONE
sentenza
Cassazione n. 3288 del 26 gennaio 2010
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sentenza Cassazione n. 22296 del 2010
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direttiva A6-0409/2005 1,15 MB La "Relazione Ghebardt" è inerente alla liberalizzazione ed allo scambio di merci e servizi all' interno della Comunità Europea. Nella prima stesura era nota come "Direttiva Bolkestein". La norma che esclude i taxi è a pagina 18 del documento.
trattato di Lisbona
98 KB Riceviamo da UN.I.C.A. Taxi Firenze e volentieri pubblichiamo alcuni stralci del testo definitivo del Trattato di Lisbona. Dalla lettura anche superficiale di tali articoli si evincono possibilità di futuri problemi per il nostro settore dati i poteri che vengono attribuiti all’Unione Europea, il richiamo ai processi di liberalizzazione, la particolare enfasi al principio di concorrenza, ecc… Potete leggere anche tutto il titolo relativo ai trasporti nonché agli aiuti concessi dagli stati. E’ sulla politica economica che si potranno avere di più effetti negativi derivanti dal fatto che proprio grazie al Trattato di Lisbona, l’Unione Europea avrà, non solo titolo a promuovere interventi ma anche quello – altrettanto pericoloso – di poter bocciare qualunque misura decisa dal governo nazionale per difendere la propria economia, l’occupazione, i redditi, i lavoratori e/o le imprese, ecc. Semaforo verde al disegno di legge per la ratifica del Trattato di Lisbona è stato dato dal Governo Berlusconi. Soddisfazione per l'approvazione del disegno di legge di ratifica è stata espressa dal ministro per le Politiche Europee, Andrea Ronchi. Il ministro degli Esteri Franco Frattini ha sottolineato che nel governo «non ci sono divisioni» sulla ratifica del Trattato Ue. «Il Consiglio dei Ministri – dice Frattini – ha approvato all'unanimità il ddl di ratifica del Trattato di Lisbona, che i presidenti delle Camere inseriranno come priorità nell'ordine del giorno dei lavori parlamentari». Poche voci si stanno levando contro la ratifica del Trattato. In Italia, a livello di forze politiche, di fatto, solo alcuni esponenti della Lega Nord hanno invocato quantomeno la realizzazione di un referendum popolare. Perché con il Trattato di Lisbona “c'è una perdita di sovranità notevole”. Come tassisti dobbiamo avere chiari i termini del problema e attivarci per realizzare tutte quelle convergenze che ci consentano di limitare i possibili futuri “danni” alla categoria. Per questo invitiamo UNICA Taxi Nazionale ad attivarsi con le altre organizzazioni sindacali dei tassisti in relazione a quanto richiamato.
direttiva 2006/123/ce 217 KB
del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. La norma che esclude i taxi è a pagina 4 del documento. Qui riportiamo l'articolo.
21) I servizi di trasporto, compresi i trasporti urbani, i taxi e le ambulanze nonché i servizi portuali, sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva.
Articolo 41 L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali [cfr. art. 43].
Articolo 43
A
fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o
trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad
enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese
o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali
o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di
preminente interesse generale. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato [cfr. art. 70 e segg.] e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive [cfr. art. 3]. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.
Articolo 118 Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
Articolo 119 I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.
Articolo 120 La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, nè adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, nè limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale. Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.
Inoltre, per saperne di più, vi consigliamo di collegarvi a taxi.it
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